LO STATUTO

L


Articolo 1 – DENOMINAZIONE
E’ costituita una Associazione denominata “AMICI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO”

Articolo 2 – SCOPO
L’associazione non ha scopo di lucro ed opera nell’ambito Territoriale della Regione Piemonte alla quale potrà chiedere il riconoscimento legale.

L’Associazione ha lo scopo di contribuire al finanziamento di attività promosse dall’Università degli Studi di Torino e di cementare lo spirito di colleganza tra i soci.
Essa inoltre potrà:

  1. Organizzare conferenze, spettacoli e manifestazioni di rilevante interesse culturale, che siano testimonianza della comune affezione all’Università degli Studi di Torino;
  2. Allacciare relazioni con altri enti ed organismi italiani e stranieri aventi scopo analoghi od affini e collaborare ad iniziative sia di singoli che di associazioni pubbliche e private, che tendano a raggiungere gli obiettivi sopra indicati;
  3. Promuovere finanziamenti, studi e documentazioni che in qualche modo possano aiutare attività dell’Università degli Studi di Torino.

Articolo 3 – DURATA
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato, salva Diverse deliberazioni dell’Assemblea.

Articolo 4 – SEDE
L’Associazione ha sede legale presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Torno in Torino, via Verdi n. 8 e sede operativa nel luogo fissato dal Consiglio.

Articolo 5 – SOCI
Sono soci effettivi dell’Associazione le persone fisiche che hanno conseguito la laurea presso l’Università degli Studi di Torino e quanti, interessati agli scopi dell’Associazione, presentino domanda di ammissione e ne siano accettati.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire il titolo di socio onorario e di socio sostenitore alle persone fisiche o giuridiche che ne abbiano acquisito il merito nei confronti dell’Università degli Studi di Torino.

Articolo 6 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dalle quote annuali di tutti i soci;
  • da contributi pubblici e privati;
  • dai proventi delle iniziative dell’Associazione;
  • dai beni che diverranno, direttamente o indirettamente, di proprietà dell’Associazione;
  • da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Articolo 7 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci
  2. il Consiglio di Amministrazione
  3. il Presidente
  4. il Vice Presidente
  5. il Segretario Tesoriere
  6. i Probiviri
  7. i Revisori dei Conti

E’ prevista la nomina di cariche onorarie.

Articolo 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile, per approvare il conto consuntivo, nonché per l’approvazione del bilancio preventivo e la nomina delle cariche sociali.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza dei almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione tenuto conto del numero dei soci o di ogni altra circostanza, può disporre che, in luogo dell’Assemblea, i soci esprimano il proprio voto per corrispondenza, su qualsiasi argomento di competenza dell’Assemblea stessa.

Articolo 10 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Rettore dell’Università degli Studi di Torino o suo delegato, che è consigliere di diritto, e da un numero di componenti, anche non soci, variabile da quattro a venti secondo la determinazione fatta dall’ Assemblea di questi il venticinque per centro è nominato dal Senato Accademico ed il settantacinque per centro dall’Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione non spetterà alcuna remunerazione.

In caso di morte di un membro, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad integrarsi mediante cooptazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

  1. gestire l’Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  2. Approvare i programmi di attività e la devoluzione delle somme a favore di specifiche attività dell’Università degli Studi di Torino;
  3. Determinare le quote associative;
  4. Predisporre il bilancio preventivo;
  5. Predisporre il bilancio consuntivo;
  6. Deliberare in merito alle domande di ammissione di soci ordinari e alla nomina di soci onorari e di soci sostenitori;
  7. Deliberare su tutti gli argomenti che gli verranno sottoposti dal Presidente.

Articolo 11 – PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, e convoca il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea.

Il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea, è nominato dal Consiglio di Amministrazione che lo sceglie fra i propri membri a maggioranza semplice dei componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 12 – VICE PRESIDENTE
Le funzioni del Vice Presidente, in ogni caso di sua assenza od impedimento, sono esercitate dal Vice Presidente più anziano di età.

I Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio nel numero dallo stesso determinato.

Articolo 13 – SEGRETARIO TESORIERE
Il Consiglio di Amministrazione nomina all’interno dei suoi membri un Segretario Tesoriere che ha il compito della tenuta amministrativa e della contabilità dell’associazione.

Il Segretario Tesoriere ha il potere di eseguire tutte le opportune ed occorrenti operazioni bancarie, anche rilasciando deleghe ad altri membri del Consiglio di Amministrazione e di intrattenere rapporti sia con gli enti pubblici e privati che con Banche e Istituti di Credito.

Articolo 14 – PROBIVIRI
E’ facoltà dell’Assemblea nominare tre Probiviri specificandone durata, attribuzioni e mansioni.

Articolo 15 – REVISORI DEI CONTI
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri scelti tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili e nominati ogni tre anni dall’Assemblea.

I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I Revisori hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee.

Articolo 16 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualsiasi controversia dovesse sorgere, anche per l’interpretazione del presente Statuto, tra l’Associazione ed i soci, ovvero tra soci, dovrà essere devoluta alla definizione inappellabile di un Collegio Arbitrale, formato da tre arbitri, amichevoli compositori, i quali giudicheranno “pro bono et aequo” senza formalità di procedura, salvo contradditorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

La loro decisione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d’Appello di Torino il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Articolo 17 – NORME FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano i principi generali di diritto e le norme del Codice Civile in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 5 novembre 1997

FIRMATI:  
GIOVANNI CONSO
ALBERTO NICOLELLO
GIORGIO VERME
ROASIO LUCIANO
MARIO PORTIGLATTI BARBOS
GIACOMO ZUNINO
GIORGIO GIORGI
ITALO LANA
MAURIZIO SELLA
PAOLO EMILIO FERRERI
PIERO PERADOTTO
RINALDO BERTOLINO
GIORGIO FERRINO
ANTONIO MARIA MAROCCO
SILVANA CASTIGLIONE NOTAIO

(Registrato a Torino il 07-11-1997 – n. 29263)